Statuto Legacoop Campania

approvato dal 12° Congresso regionale il 3 aprile 2019

 

Art. 1 – Costituzione, scopi e aderenti
La Lega delle Cooperative e Mutue della Campania, denominata Legacoop Campania, è un’associazione senza finalità di lucro, costituita fra le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso e le mutue della Campania che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Legacoop Campania attua sul territorio regionale le politiche della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Legacoop Campania, con sede in Napoli, è l’organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza delle cooperative e degli organismi cooperativi ad essa aderenti. Si propone di perseguire le finalità della Lega Nazionale Cooperative e Mutue elaborando la politica cooperativa in Campania, attuando, secondo gli indirizzi dei Congressi di Legacoop, la promozione del Movimento cooperativo quale componente strutturale dell’economia nazionale e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della Regione e del Mezzogiorno nel contesto di una politica di programmazione democratica. Legacoop Campania ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile. Essa ha autonomia giuridica e patrimoniale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
Art. 2 – Compiti della Legacoop Regionale
Nel quadro delle finalità previste nell’articolo precedente e dello Statuto di Legacoop Nazionale, Legacoop Campania ha la seguente missione associativa :
a) rappresentanza generale della cooperazione verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello territoriale;
b) definizione, di intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni nazionali, di possibili articolazioni delle strutture operative settoriali;
c) promozione di nuova impresa cooperativa, proselitismo, diffusione della cultura cooperativa in ambito territoriale;
d) definizione e approvazione, d’intesa o su proposta delle cooperative interessate, degli assetti organizzativi e operativi Legacoop nel territorio;
e) organizzazione ed erogazione dei servizi alle cooperative nonché di adeguate forme di assistenza partecipando alla rete nazionale;
f) promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala territoriale;
g) elaborazione, promozione e sostegno di iniziative legislative e regolamentari, in ambito regionale, a vantaggio delle cooperative e dell’istanza mutualistica;
h) promozione e attuazione di una politica per la qualificazione delle risorse umane;
i) vigilanza sulla base di quanto previsto dal Regolamento Nazionale della Legacoop;
j) promozione e realizzazione di campagne di comunicazione e immagine;
k) sviluppare e coordinare una permanente attività, a livello regionale, di ricerche economiche e sociali e di formazione cooperativa dei quadri dirigenti del Movimento;
l) adottare regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti e quant’altro delegato da Legacoop Nazionale.
Art. 3 – Organi della Legacoop Campania
Sono organi di Legacoop Campania:
1. il Congresso Regionale;
2. l’Assemblea Generale dei delegati;
3. la Direzione;
4. la Presidenza;
5. il Presidente;
6. il Comitato dei Garanti;
7. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 4 – Il Congresso Regionale
Il Congresso Regionale è l’organo sovrano di Legacoop Campania. In particolare spetta al Congresso Regionale:
• approvare i documenti congressuali;
• determinare l’indirizzo generale dell’azione di Legacoop Regionale;
• deliberare sulle modifiche dello Statuto di Legacoop Regionale e sull’eventuale scioglimento di quest’ultima, deliberando, in tal caso, anche sulla nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
• eleggere la Direzione
• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti.
Art.5 – Composizione del Congresso Regionale
Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee dei soci delle cooperative e degli organismi cooperativi aderenti a Legacoop Campania. Il numero dei delegati è determinato dalla Direzione in sede di convocazione del Congresso attraverso l’approvazione del regolamento congressuale il quale recepisce il regolamento per il Congresso di Legacoop nazionale con riferimento ai singoli settori sulla base:
• del numero dei soci;
• del valore della produzione;
• dei contributi associativi corrisposti.
Il Congresso Regionale si costituisce nella sede e data indicata nell’avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.
Art. 6 – Modalità di convocazione
Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni, normalmente prima del Congresso Nazionale della Legacoop. Il Congresso si riunisce in via straordinaria, su iniziativa dell’Assemblea generale dei delegati, ogni qualvolta lo richiedano urgenti necessità, ovvero ne sia fatta apposita istanza da almeno un terzo delle cooperative e degli organismi cooperativi aderenti alla Legacoop Campania. L’avviso di convocazione del Congresso con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo ove sarà tenuto è inviato a cura della Direzione, alla sede di ciascun Ente aderente, almeno trenta giorni prima della data del Congresso.
La Direzione dà comunicazione alla Legacoop Nazionale della convocazione del Congresso Regionale.
Art. 7 – Validità delle deliberazioni
Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell’ora fissati nell’avviso in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei delegati, in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.
Per deliberare sullo scioglimento della Legacoop Campania è necessaria la presenza di almeno quattro quinti dei delegati aventi diritto ed il voto favorevole dei tre quinti di essi .
La elezione della Direzione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti sarà effettuata secondo le decisioni del Congresso a voto palese o a scrutinio segreto.
In ogni caso la composizione della Direzione dovrà garantire l’effettiva rappresentanza dei settori e delle cooperative e organismi cooperativi associati secondo gli stessi criteri individuati all’articolo 5 per la determinazione del numero dei delegati al congresso regionale.
Art. 8 Assemblea generale dei delegati
L’Assemblea generale dei delegati al congresso regionale resta in carica fino al successivo congresso.
L’Assemblea generale dei Delegati è validamente costituita nel giorno, nel luogo e nell’ora fissati nell’avviso in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto.
L’Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo integri i rapporti tra i settori. Cooperativi.
Le riunioni dell’Assemblea sono convocate, annualmente, dalla Direzione della Legacoop Campania o qualora lo richieda un terzo dell’Assemblea medesima.
L’Assemblea generale dei delegati delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea generale dei delegati:
a) approva il programma annuale elaborato dalla Direzione;
b) ratifica, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze dalla Direzione, dal Comitato dei Garanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre effettua cooptazioni, in Direzione, in misura non superiore al 5%;
c) revoca la Direzione in caso di sua inadempienza, nominando una nuova Direzione, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi;
d) modifica lo statuto ed i regolamenti approvati dal Congresso e con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.
e) nei casi previsti dal seguente art.13 provvede a ratificare la nomina dei membri del Comitato dei Garanti.
Art. 9 – Direzione
La Direzione è eletta dal Congresso che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri.
In ogni caso la composizione della Direzione dovrà garantire l’effettiva rappresentanza dei settori e degli enti associati secondo gli stessi criteri individuati all’articolo 5 per la determinazione del numero dei delegati al congresso regionale.
I membri eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili. Il membro della Direzione che risulta assente per quattro riunioni consecutive senza giustificazione viene dichiarato decaduto.
La Direzione può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza, esclusione o altra causa.
La Direzione definirà in apposito regolamento le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza ed esclusione ai vari livelli, in coerenza con il regolamento nazionale.
La Direzione può dichiarare comunque la decadenza e l’esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi dell’organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.
La Direzione è convocata dal Presidente della Legacoop almeno ogni tre mesi.
Deve essere inoltre convocata quando lo richieda un terzo dei suoi membri. In tal caso in mancanza della convocazione da parte del Presidente provvederà alla convocazione il Presidente del Comitato dei Garanti.
Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, che può aver luogo dopo un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
La Direzione delibera a maggioranza dei presenti con voto palese salvo diversa richiesta di almeno un quinto dei presenti.
Dopo tre assenze ingiustificate il membro della Direzione decade dall’incarico; il sostituto sarà cooptato seguendo i criteri previsti dal regolamento congressuale.

 

Art.10 – Poteri della Direzione
Spetta alla Direzione di:
1. attuare le deliberazioni del Congresso Regionale;
2. approvare il programma di attività da sottoporre all’Assemblea generale dei delegati e curarne la realizzazione;
3. convocare il Congresso Regionale e l’Assemblea Generale dei delegati e stabilirne l’ordine del giorno;
4. approvare il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
5. eleggere la Presidenza;
6. eleggere il Presidente e massimo due Vice Presidenti;
7. deliberare – in coerenza con le disposizioni del presente statuto – su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l’esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali.
8. nei casi previsti dal seguente art. 13 provvede a nominare i membri del Comitato dei Garanti.
9. Approva i regolamenti.
10. istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente.
Nel caso di mancato pagamento dei contributi associativi annuali, previa messa in mora dell’Ente associativo inadempiente, la Direzione può proporre a Legacoop Nazionale:
a. la sospensione del diritto all’assistenza da parte della Legacoop e di tutte le sue articolazioni e la sospensione dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
b. l’esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Legacoop Nazionale e dalle sue strutture territoriali e settoriali.
Art. 11 – La Presidenza
La Presidenza è eletta dalla Direzione ed ha un minimo di tre ed un massimo di cinque membri. La Presidenza provvede:
a) ad attuare le deliberazioni della Direzione;
b) alla promozione ed alla convocazione dei Convegni regionali, zonali o comprensoriali ed alla nomina di Commissioni di lavoro della Legacoop
c) ad assicurare, attraverso la sua attività collegiale ed operativa, la pratica e piena attuazione delle decisioni degli organi direttivi della Legacoop e dei Coordinamenti di Settore;
d) a nominare i rappresentanti della Legacoop negli organismi pubblici ed in tutti quei consessi nei quali la Legacoop è chiamata a farsi rappresentare;
e) a stabilire l’organico e le condizioni generali di lavoro del personale, a nominare i dirigenti determinandone gli incarichi, gli emolumenti e le retribuzioni;
f) ad elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Direzione;
g) a redigere il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre alla Direzione per l’approvazione;
h) a curare l’amministrazione della Legacoop, la sua gestione ordinaria e l’esecuzione delle delibere della Direzione;
i) a coordinare l’attività di tutti i settori promuovendo una politica intersettoriale;
l) su proposta del Presidente, a nominare e revocare il Direttore;
m) su proposta del Presidente, a nominare e revocare l’Amministratore.
Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente dura in carica per un massimo di due mandati. La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.
Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Campania, convoca la Presidenza e la Direzione stabilendone l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni.
Firma tutti gli atti ufficiali della Legacoop Regionale ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Legacoop Campania davanti a qualsiasi giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dai Vice Presidenti.
Art. 13 Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dal Congresso. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Di esso possono fare parte anche membri esterni all’organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative nelle cooperative e negli organismi cooperativi associati.
Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Delegati.
Quando, tuttavia, nel periodo che intercorre tra l’uno e l’altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso, l’Assemblea Generale dei Delegati provvede a nuova elezione dell’intero comitato.
Art. 14 – Compiti del Comitato dei Garanti
Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Campania e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta Valori Guida di Legacoop. Il Comitato esprime parere sulla proposta della Presidenza di cui al precedente articolo 10 punto 7. Esso ha competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti e Legacoop Campania.
Il Comitato Garanti, nell’esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di proprio iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte. Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari. Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l’interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti in caso di dubbio o controversia Il Presidente del Comitato Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all’art. 11, una relazione annuale sullo svolgimento dell’attività svolte dal Comitato stesso. L’attività del Comitato è disciplinata da un proprio regolamento.
Nel caso previsto dall’articolo 9 il Presidente del Comitato provvede a convocare la Direzione.
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti ,composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, è nominato dal Congresso. Essi possono essere scelti anche tra persone non socie di cooperative aderenti alla Legacoop Regionale. Durano in carica per il periodo intercorrente fra due Congressi ordinari e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione della Legacoop Campania. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni della Direzione. Nel caso in cui membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede la Direzione, con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Delegati.
Art. 16 – Direttore
Il Direttore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che su proposta della Presidenza gli vengono attribuite dalla Direzione, così come stabilito ai sensi del precedente articolo 10, punto 7.
Il Direttore attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l’erogazione dei servizi agli Enti associati e alle Strutture territoriali e settoriali di Legacoop e la gestione del personale di Legacoop.
Partecipa di diritto a tutti gli organi collegiali di Legacoop Campania senza diritto di voto.
Art. 17 – L’Amministratore
La Presidenza può nominare l’Amministratore il quale, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che su proposta della Presidenza gli vengono attribuite dalla Direzione, così come stabilito ai sensi del precedente art. 10, punto 7.
L’Amministratore svolge l’attività di gestione amministrativa e contabile di Legacoop. In mancanza della nomina dell’Amministratore le sue attività sono svolte dal Direttore.
Art. 18 – Commissione dei Responsabili di Settore
Per assicurare un maggior protagonismo delle cooperative nella vita di Legacoop Campania e favorire una più immediata e puntuale dialettica tra gli associati e chi ne esercita la rappresentanza, la Direzione ha la facoltà di costituire una Commissione formata da membri della Direzione, uno per ciascun settore cooperativo, che siano stati designati Rappresentanti di Settore dalla rispettiva Assemblea di settore delle cooperative.
Nella Commissione sarà rappresentato ogni settore cooperativo individuato da Legacoop nazionale. La Commissione: controlla l’attuazione del programma di mandato definito dal Congresso; ha un compito di valutazione e proposta sul piano di lavoro annuale di Legacoop Campania; può chiedere approfondimenti in relazione all’attività di Legacoop Campania.
La Commissione, su convocazione del Presidente di Legacoop Campania, si riunisce congiuntamente alla Presidenza almeno ogni due mesi.
I settori operano sulla base del Regolamento generale di funzionamento approvato dalla Direzione.
Art. 19 – Condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, decadenza ed esclusione dalla cariche associative
La Direzione definisce nel Regolamento Generale i casi di decadenza, di ineleggibilità e
incompatibilità ai vari livelli. I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento successivamente alla loro elezione decadono automaticamente; la decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa. La Direzione può deliberare comunque il
provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.
Art. 20 – Patrimonio ed entrate
La Legacoop Campania ha autonomia patrimoniale e risponde con il proprio patrimonio alle obbligazioni.
1) Il Patrimonio di Legacoop Campania è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2) Sono entrate ordinarie :
a) I contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti;
b) I contributi obbligatori per legge;
c) Gli interessi e le rendite patrimoniali.
3) Sono entrate straordinarie:
a) I contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
b) I contributi di enti pubblici e privati;
c) Ogni altra eventuale entrata.
Non può svolgere attività economica. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, la Legacoop Campania ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il Comitato dei Garanti di Legacoop Nazionale.
Art. 21 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Legacoop Regionale coincide con l’anno solare. La Direzione, su proposta della Presidenza approva entro il mese di dicembre il rendiconto economico preventivo ed entro il mese di giugno il rendiconto economico e finanziario consuntivo. Alla Legacoop Campania è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Legacoop stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Le quote, se dovute, e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 22 – Controllo
Agli Enti cooperativi, ai Consorzi, alle Associazioni, alle Società a partecipazione cooperativa aderenti alla Legacoop Campania è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dello Statuto della Legacoop Nazionale, di quello Regionale e della Carta Valori Guida di Legacoop.
Agli stessi è fatto obbligo di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti che contrastino con lo Statuto di Legacoop nazionale, di Legacoop Campania, dei loro regolamenti e nella Carta Valori Guida di Legacoop.
La Legacoop Campania è soggetta alla vigilanza ed al controllo della Legacoop Nazionale delle Cooperative e Mutue secondo quanto previsto nello Statuto di quest’ultima.
Art. 23 – Rinvio
Il presente Statuto non può essere in contrasto con lo Statuto della Legacoop Nazionale delle Cooperative e Mutue.
La Direzione della Legacoop Campania ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche a norme che dovessero risultare in contrasto con lo Statuto di Legacoop Nazionale o in ottemperanza di nuove leggi.
Le modificazioni di cui al comma precedente sono portate in approvazione nella prima seduta utile dell’Assemblea Generale dei Delegati ai sensi del precedente art. 8.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano per analogia le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Legacoop Nazionale per le corrispondenti materie.

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